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Legge di Bilancio 2021, 30 dicembre 2020, n. 178. Nota di approfondimento

A cura della Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale - Direzione Studi e Ricerche di ANPAL Servizi. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario n. 46/L) n. 322 del 30 dicembre 2020 ed in vigore dal 1° gennaio 2021, la Legge di Bilancio 2021 definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento del DEF 2020. La norma è suddivisa in due Sezioni: Sezione I, composta da un articolo e 1150 commi, e sezione II (artt. 2-19) che approva gli stati di previsione, formati sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitino di innovazioni normative. Per quanto concerne le principali disposizioni in materia di lavoro di cui all'art. 1, ai commi 8 e 9 è prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente. I commi 10-15 dispongono, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, l'esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo di 36 mesi (estesi a 48 mesi per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), nel limite massimo di importo pari a 6 mila euro annui. Ai commi 16-19 è disciplinato lo sgravio contributivo al 100% per l'assunzione delle lavoratrici donne, mentre i commi 97-106 istituiscono il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al sostegno dell'imprenditorialità delle donne per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, i commi 299-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché l'estensione al 31 marzo 2021 del divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e collettivo per motivi economici. Quale contributo al funzionamento di ANPAL Servizi, il comma 320 autorizza, a decorrere dal 2021, la spesa annuale di 10 milioni di euro. I commi 324-328 istituiscono, tra l'altro, il programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)", quale programma nazionale di presa in carico per l'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro nell'ambito del patto di servizio.

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Soggetto emanante: ANPAL Servizi
Autore:
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Tipologia: Studi e ricerche
Parole chiave: incentivi all'assunzione   crisi economica   servizi per il lavoro   occupazione   mercato del lavoro   politica economica   politiche attive del lavoro   politiche passive del lavoro   donne   fondo per l'occupazione   giovani   imprenditoria femminile   licenziamenti collettivi   lavoro subordinato   lavoratori svantaggiati   istruzione e formazione  

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