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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento delle diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020

Siglato tra Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Economia, Ministro del Lavoro, Ministro dello Sviluppo Economico, Ministro della Salute e le Parti sociali, con il Protocollo di cui si tratta, articolato in 13 punti, le Parti intendono agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti contagio, nonché per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Si dispongono apposite modalità informative in azienda che impediscono l'accesso a coloro con sintomi influenzali o che favoriscano l'uscita dei dipendenti in situazioni di pericolo, ponendoli in quarantena per 14 giorni in caso, ad esempio, di contatti con soggetti portatori del virus. Relativamente alle modalità di ingresso, il personale può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, nel rispetto della privacy individuale, mentre vengono individuate apposite modalità operative per consentire l'eventuale accesso di fornitori esterni, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti coinvolti. Oltre ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, l'impresa ha l'obbligo di fare rispettare l'igiene individuale dei lavoratori, mettendo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomandando la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone. Circa i dispositivi di protezione individuali, l'utilizzo delle mascherine corrispondenti alle indicazioni dell'autorità sanitaria, è necessario qualora non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. L'accesso agli spazi comuni è inoltre contingentato e limitato ad un tempo ridotto di sosta. Limitatamente poi al periodo emergenziale del Covid-19 le imprese possono disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile, procedendo altresì alla rimoludazione dei livelli produttivi. Proprio in relazione allo smart working, il suo utilizzo è incentivato per per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni. Si dispone poi l'utilizzo in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili, generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. Vengono quindi dettate disposizioni in materia di spostamenti interni (limitati al minimo indispensabile), eventi (sospesi), nonché percorsi specifici di formazione aziendale, precisando in quest'ultimo caso che il mancato completamento dell'aggiornamento formativo entro i termini previsti per tutti i ruoli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dei predetti ruoli.

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Soggetto emanante: Presidente del Consiglio dei Ministri et al.
Autore:
Data:
Tipologia: Accordi, intese e patti
Parole chiave: sicurezza sul lavoro   formazione professionale   condizioni di lavoro   industria   pmi - piccole e medie imprese   lavoro agile  

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