Comunicazione della Commissione europea, 3 aprile 2020, COM(2020) 2215 def.
Comunicazione della Commissione che modifica il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. La Commissione, nel mese di marzo 2020, ha adottato una comunicazione in materia di aiuti di Stato che, tra l'altro, illustra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono in base alle norme dell'Unione per garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, che in questo periodo si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza di credito, al fine di consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale. L'obiettivo è definire un quadro che consenta il sostegno alle imprese nell'attuale scenario pandemico da COVID-19, mantenendo al contempo l'integrità del mercato interno dell'UE e garantendo condizioni di parità. La Comunicazione di cui si tratta prevede di individuare ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato, compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Oltre a garantire l'accesso alla liquidità e ai finanziamenti, è altresì importante agevolare le attività di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, nonché la creazione di capacità supplementari per la produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia. È inoltre fondamentale preservare l'occupazione, differendo il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali quale strumento prezioso per ridurre i problemi di liquidità delle imprese e tutelare il mercato del lavoro. Se riguardano tutta l'economia, tali differimenti di pagamento esulano dal campo di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato. Analogamente, gli Stati membri possono prevedere contributi ai costi salariali delle imprese che, a causa della pandemia di COVID-19, dovrebbero altrimenti licenziare del personale; riguardando tutta l'economia, tali regimi di sostegno esulano dal campo di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato. Pertanto, a partire dal 3 aprile 2020, entrano in vigore specifiche disposizioni, considerando ad esempio compatibile l'importo complessivo dell'aiuto non superiore a 800 mila euro per impresa, concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. La Commissione considera compatibili con il mercato interno, gli aiuti di Stato sotto forma di agevolazioni sui prestiti pubblici, purché i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base applicabile il 1 gennaio 2020. Si sottolinea poi che il differimento del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, quale strumento prezioso per ridurre i vincoli di liquidità delle imprese e proteggere l'occupazione, non rientra nel campo di applicazione degli aiuti di Stato.
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Soggetto emanante:
Commissione europea
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Autore:
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Data:
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Tipologia: Comunicazioni della Commissione |
Parole chiave:
aiuti di stato
mercato del lavoro
mercato unico
politiche comunitarie
politiche di contrasto alla crisi
occupazione
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