A cura della Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale - Direzione Studi e Ricerche di ANPAL Servizi. Il Decreto Legge 14 agosto2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 203 del 14 agosto 2020. Il provvedimento, in vigore dal 15 agosto 2020, stanzia ulteriori 25 miliardi di euro per proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese. Con il suddetto Decreto, le risorse complessive messe in campo per reagire all’emergenza arrivano a 100 miliardi di euro, pari a 6 punti percentuali di PIL. Il dettato normativo è articolato in 115 articoli, suddivisi in 8 Capi e prevede misure in materia di lavoro (Capo I, artt. 1-26), di coesione territoriale (Capo II, artt. 27-28), di salute (Capo III, artt. 29-31), di scuola e università (Capo IV, artt. 32-38), disposizioni concernenti Regioni, Enti locali e sisma (Capo V, artt. 39-57), sostegno e rilancio dell’economia (Capo VI, artt. 58-96), misure fiscali (Capo VII, artt. 97-113), fino alle disposizioni finali e copertura finanziaria (Capo VIII, artt. 114-115). Per quanto concerne le misure per il lavoro, contenute nel primo Capo, si segnalano l'incremento di ulteriori nove settimane degli ammortizzatori sociali, per un totale di 18; l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori privati che non richiedono l'utilizzo degli ammortizzatori sociali; le modifiche al Fondo Nuove Competenze, estendendo anche al 2021 quanto già previsto per l'anno in corso, con l'incremento di ulteriori risorse pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per il 2021; nuove disposizioni in materia di NASpI e DIS-COLL, con la proroga delle predette prestazioni, il cui periodo di fruizione termini tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, di ulteriori due mesi; l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di sei mesi, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, in caso di assunzione di lavoratori subordinati a tempo indeterminato; il rinnovo o la proroga dei CTD, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta.