Seguendo i precedenti Protocolli condivisi tra Governo e Parti sociali, adottati il 14 marzo e il 24 aprile 2020 e stipulati con il contributo tecnico scientifico dell'INAIL, con il documento di cui si tratta le parti firmatarie (Governo, Parti sociali e Associazioni di categoria) rispondono all'esigenza di accelerare la campagna vaccinale in atto, valorizzando le sinergie tra tutti gli attori in campo anche attraverso la realizzazione di punti di inoculazione aggiuntivi a livello territoriale. In particolare, la vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori realizza il duplice obiettivo di concorrere ad accelerare e implementare a livello territoriale la prevenzione contro il contagio da COVID-19 e a rendere, nel contempo, più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro. Il protocollo in oggetto prevede la possibilità, per i datori di lavoro (indipendentemente dal numero di lavoratori occupati) di manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione destinati alla somministrazione in favore di coloro che ne abbiano fatto volontariamente richiesta. I piani aziendali sono proposti dai datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, all’Azienda Sanitaria di riferimento. Il datore di lavoro specifica altresì il numero di vaccini richiesti per i lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione, in modo da consentire all’ASL di riferimento la necessaria programmazione dell'attività di distribuzione. I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti. Alternativamente, laddove i datori di lavoro intendano collaborare all’iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, possono concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.