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Legge 4 marzo 2022, n. 18

"Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore". Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2022, la Legge introduce modifiche minimali in sede di conversione. Nello specifico, all'art. 1, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale anche agli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale o che fanno ingresso in Italia per cure mediche. All'art. 2 l'obbligo vaccinale di cui sopra è esteso anche al personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale. L'art. 2-bis dispone che la vaccinazione verde COVID-19 (cd. "Green Pass") ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. Inoltre, a coloro identificati come casi accertati positivi oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19, che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. L'art. 3 consente il rientro immediato, dopo la sospensione per mancato possesso del green pass, nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione. L'art. 3-sexies detta disposizioni in merito alla gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo, prevedendo misure differenziate a seconda del ciclo di istruzione interessato, abrogando di conseguenza l'art 4 del DL oggetto di conversione. L'art. 5-bis istituisce il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da COVID-19. L'art. 5-ter prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio in condizione di disabilità grave, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.

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Apri: Testo del Decreto Legge 7 gennaio 2021, n. 1, coordinato con la Legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18  pdf 581 KB

Soggetto emanante: Parlamento italiano
Data:
Tipologia: Leggi Ordinarie
Parole chiave: lavoro agile   disabili   mercato del lavoro   occupazione   sicurezza sul lavoro   istruzione e formazione   giovani  

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