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Risoluzione del Parlamento europeo, 10 febbraio 2021, n. 2021/0038

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza. Nell'adottare in prima lettura la proposta di regolamento sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF - Recovery and Resilience Facility), la posizione comune del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea è di sviluppare economie solide, sostenibili e resilienti nonché sistemi finanziari e di welfare basati su robuste strutture economiche e sociali, per reagire con maggiore efficacia e in modo equo e inclusivo agli shock e a registrare una più rapida ripresa. La crisi da COVID-19 necessita quindi di rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un aiuto finanziario diretto. Il Regolamento sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza è composto da 36 articoli e deve ricevere l'approvazione del Consiglio prima di entrare in vigore dopo la pubblicazione nella GUCE. In sintesi le principali disposizioni. L'art. 3 individua i 6 pilastri di intervento mentre l'art. 4 prevede, tra gli obiettivi del RFF, l'adeguamento alle crisi future, nonché l'attenuazione dell’impatto sociale ed economico delle crisi soprattutto sulle donne, in un quadro complessivo di transizione verde e di raggiungimento della neutralità climatica. L'art. 6, in materia di risorse complessive, dispone un importo di 312.500.000.000 di euro in sovvenzioni e 360.000.000.000 di euro in prestiti (prezzi 2018). È quindi previsto (art. 10) il collegamento del Dispositivo ad una sana governance economica, consentendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta di sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti qualora il Consiglio stesso decida che uno Stato membro non ha adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo, salvo eccezioni. Il contributo finanziario massimo (art. 11) per ciascun Paese membro è, per il 70%, basato sulla base della popolazione, sul PIL pro capite sul tasso di disoccupazione; il restante 30% prende a riferimento la perdita in termini reali del PIL nel 2020, nonché la flessione del PIL nel biennio 2020-2021. L'art. 13 consente un prefinanziamento nell’ordine del 13% dell’importo erogabile, previa approvazione del PNRR. L’art. 16 prevede, entro il 31 luglio 2022, la presentazione da parte della Commissione di una relazione di riesame sull'attuazione del dispositivo. L’art. 18 detta disposizioni in materia dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, con particolare riguardo alle modalità per affrontare in modo efficace le sfide individuate nelle Raccomandazioni specifiche per Paese. L'art. 19 elenca i criteri valutativi del PNRR da parte della Commissione, nell’ambito della pertinenza, efficacia ed efficienza. L'art. 21 consente modifiche al PNRR, previa presentazione da parte dello Stato membro alla Commissione di richiesta motivata circa una proposta intesa a modificare o sostituire le decisioni di esecuzione del Consiglio che approvano il PNRR stesso.

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Soggetto emanante: Parlamento europeo
Data:
Tipologia: Risoluzioni del Parlamento Europeo
Parole chiave:  

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