Legge Regionale Emilia Romagna 4 marzo 2019, n. 1
"Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)". La Regione ha emanato la presente Legge che regolamenta i tirocini ed entrerà in vigore il 1 luglio 2019 per consentire ai soggetti promotori (enti di formazione accreditati, enti accreditati per le politiche attive del lavoro, consulenti del lavoro, scuole, Università, Comuni) e alle aziende che ospitano i tirocinanti, di sperimentare il nuovo sistema informativo e le nuove modalità di autorizzazione preventiva. Nello specifico, le modifiche apportate riguardano la durata pari ad un periodo massimo di sei mesi mentre in precedenza la durata media era di 168 giorni; per i soggetti in condizioni di svantaggio viene confermata la durata di 12 mesi, che sale fino a 24 mesi nel caso di persone con disabilità; l'indennità minima viene confermata in 450 euro mensili per tutti i tirocinanti. Al fine di tutelare il tirocinante è introdotto un sistema di autorizzazione preventiva e tempestiva, che deve essere rilasciata dall'Agenzia per il Lavoro entro 10 giorni dal recepimento della documentazione; il progetto formativo individuale deve fare riferimento al Sistema regionale delle Qualifiche; divieto di sostituire con i tirocinanti il personale in malattia, maternità, ferie o in sciopero; obbligo di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.
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Soggetto emanante:
Consiglio Regionale
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Data:
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Tipologia: Leggi Regionali |
Parole chiave:
mercato del lavoro
politiche attive del lavoro
tirocini
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