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Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23

"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 94 dell'8 aprile 2020, il DL di cui si tratta è articolato in sei Capi e 44 articoli. Di seguito alcune delle principali disposizioni previste. Per quanto concerne le misure di accesso al credito per le imprese (art. 1), la società SACE S.p.A. (facente parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti) è autorizzata a concedere, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche e di istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, per finanziamenti alle suddette imprese. Gli impegni non superano i 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 destinati esclusivamente alle PMI, e sono previste specifiche condizioni per la concessione delle suddette garanzie. Circa le misure a sostegno dell'esportazione, dell'internazionalizzazione e degli investimenti delle imprese (art. 2), SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato. I suddetti impegni sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10% liberando così fino a 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento delle esportazioni. Per queste finalità è istituito un Fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato. Sono quindi previste disposizioni per garantire la continuità delle imprese (art. 4), specie quelle che prima della crisi erano in equilibrio, con regolare prospettiva di continuità aziendale. Circa il Fondo centrale di garanzia PMI entro 499 addetti (art. 13), le garanzie concesse sono a titolo gratuito, con un importo massimo per singola impresa elevato a cinque milioni di euro, nonché l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta, fino al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria. Circa le misure fiscali e contabili, l'art. 18 sospende per il trimestre aprile-maggio 2020 i termini dei versamenti, purché in presenza di compensi o ricavi non superiori a 50 milioni di euro e una diminuzione del fatturato pari ad almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro, quelli percepiti nel periodo tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto (art. 19). Ai fini di agevolare l'acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro (art. 30), trova applicazione il credito di imposta anche per le spese sostenute nel 2020. Per quanto concerne il mercato del lavoro, infine, l'art. 41 applica le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e CIGD anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 7 marzo 2020.

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Soggetto emanante: Governo Italiano
Data:
Tipologia: Decreti Legge
Parole chiave: finanza pubblica   politica industriale   politica fiscale   pmi - piccole e medie imprese   ammortizzatori sociali   mercato del lavoro   cassa integrazione guadagni   sostegni al reddito  

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