"Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario ai sensi degli artt. 13 e 14 del Decreto Legge n. 9/20. Nuove causali Covid-19 DL n. 9/20 e Covid-19 interruzione CIGS - DL n. 9/20". Con l'entrata in vigore del DL n. 9/20 sono dettate disposizioni, tra l'altro, a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori occupati nei Comuni focolaio dell'epidemia. Tale ambito territoriale è stato ulteriormente esteso con le disposizioni attuative dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri finora emanati ma tale ampliamento non interessa le misure speciali di sostegno al reddito in favore di imprese e lavoratori previste dal DL di cui si tratta. Circa il termine di presentazione della domanda di CIGO e assegno ordinario, le istanze contenenti la causale riportata in oggetto al presente messaggio devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Con riferimento all'assegno ordinario, possono accedere alla prestazione anche le aziende che nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica hanno plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva. Relativamente alle modalità di presentazione delle istanze, sono messe a disposizione sul sito dell'INPS specifiche sezioni in cui effettuare la dichiarazione inserendo la causale corretta. L'art. 14 del DL n. 9/20 prevede poi la possibilità per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario. In tali casi, le aziende che hanno unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19, nonché le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, possono richiedere l’integrazione salariale ordinaria, seguendo le modalità precedentemente enunciate, inserendo la causale "COVID-19 – interruzione CIGS DL n.9/20”. La CIGO può quindi essere autorizzata, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro, su istanza aziendale, di un decreto che disponga l'interruzione della CIGS in atto per impossibilità di completare il programma previsto.