"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 147 dell'11 giugno 2020, il DPCM di cui si tratta è composto da 11 articoli, oltre ai protocolli con le comunità religiose presenti sul territorio nazionale e le Linee guida per la riapertura di alcune attività, ed è stato adottato alla luce dell'allentamento delle misure di distanziamento sociali vigenti, in considerazione dell'andamento della pandemia in atto. Di seguito una rassegna dei principali articoli. Relativamente alle misure di contenimento del contagio (art. 1), oltre a confermare quanto già previsto nei precedenti DPCM, è consentita la ripresa delle competizioni sportive (alcune delle quali a "porte chiuse"), la riapertura al pubblico di istituti e luoghi di cultura (purché con misure di contingentamento degli ingressi), nonché lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche. Restano ancora sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado, ad eccezione dello svolgimento degli esami di stato. In ordine alle attività professionali, viene raccomandato lo svolgimento del lavoro agile, l'incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti; qualora ciò non fosse possibile vanno assunti i protocolli anticontagio tramite l'utilizzo degli strumenti di protezione individuale. All'art. 2 viene disposto che tutte le attività produttive, industriali e commerciali devono ottemperare ai contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 del 24 aprile 2020. Sono quindi previste (art. 3) misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, per quanto riguarda la salute pubblica, anche tramite l'adozione di specifici protocolli. Gli artt. 4 e 5 prevedono disposizioni in materia di ingresso, transiti e soggiorni di breve durata in Italia, mentre all'art. 6 si specifica che non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i Paesi membri dell'Unione europea, nonché per la Gran Bretagna. L'art. 9 dispone la riattivazione delle attività sociali, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, nel rispetto delle misure di prevenzione anticontagio.