Messaggio INPS 7 ottobre 2021, n. 3389
"Articolo 1, commi da 10 a 15, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021). Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti". Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi da 10 a 15, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), ha previsto che, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022,l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (esonero giovanile under 36). La durata dell’esonero contributivo suindicato, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, e che la misura in trattazione non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del DLgs 30 marzo 2001, n. 165. Con il Messaggio di cui si tratta, l'INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
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Soggetto emanante:
INPS
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Data:
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Tipologia: Messaggi |
Parole chiave:
aiuti di stato
giovani
incentivi all'assunzione
incentivi alle imprese
lavoro subordinato
mercato del lavoro
occupazione
politiche attive del lavoro
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