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Legge 12 marzo 1999, n. 68

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili". La Legge è suddivisa in 5 capi e 22 articoli tra i quali si segnalano: 

Art. 1 Collocamento dei disabili. L'articolo fissa la tipologia di persone disabili a cui si applicano le norme contenute in questo testo legislativo. 
Art. 2 Collocamento mirato. L'articolo, di carattere programmatico, attraverso una serie di strumenti e supporti rende possibile inserire le persone disabili nel posto di lavoro più adatto alle loro capacità professionali e meglio compatibile con la loro disabilità. 
Art. 4 Criteri di computo della quota di riserva. I datori di lavoro sono tenuti a riservare posti di lavoro a persone disabili secondo percentuali, criteri e modalità definiti in questi due articoli. 
Art. 5 Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi. L'articolo stabilisce le modalità per individuare le mansioni che non consentono (o la consentono in misura ridotta) l'occupazione di lavoratori disabili nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici non economici. 
Art. 6 Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Sono previsti uffici competenti individuati nelle regioni con il compito di svolgere una funzione di raccordo con le altre strutture - sociali, sanitarie, educative, formative - del territorio per favorire l'inserimento dei disabili, nonché un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti in materia sociale e medico-legale con funzioni di accertamento e di controllo delle capacità lavorative dei soggetti. 
Art. 8 Elenchi e graduatorie. Le persone disabili che intendono usufruire del collocamento obbligatorio sono tenute ad iscriversi in apposite liste presso gli uffici competenti che predispongono una graduatoria dei disabili disoccupati. 
Art. 9 Richieste di avviamento. La richiesta di assunzione agli uffici competenti deve essere presentata dai datori di lavoro entro 60 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di detta assunzione. 
Art. 10 Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti. Il rapporto di lavoro delle persone disabili è regolato dalle norme di legge e dai contratti collettivi, al pari di quanto prescritto per la generalità dei lavoratori; per i lavoratori disabili, il datore di lavoro non può chiedere prestazioni incompatibili con le loro minorazioni. 
Art. 13 Agevolazioni per le assunzioni. Al fine di favorire l'assunzione di persone disabili, questi articoli prevedono una serie di misure, agevolazioni, incentivi, ai datori di lavoro, anche al fine dell'inserimento dei disabili in cooperative sociali. 
Art. 14 Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Per realizzare un adeguato sostegno al lavoro dei disabili, è istituito presso le regioni un apposito Fondo nel quale sono rappresentati pariteticamente i lavoratori, i datori di lavoro e i disabili. 
Art. 15 Sanzioni. Per i datori di lavoro che non ottemperano agli obblighi di legge sono previste specifiche sanzioni amministrative di natura economica. 
Art. 16 Concorsi presso le pubbliche amministrazioni. Le persone disabili possono partecipare a tutti i concorsi pubblici e per tali concorsi non può più essere richiesto il certificato di sana e robusta costituzione fisica. 
Art. 17 Obbligo di certificazione. Le imprese che intendono partecipare a bandi per appalti pubblici o intrattenere rapporti con pubbliche amministrazioni devono essere in regola con il dettato della presente legge, pena l'esclusione. 
Art. 19 Regioni a statuto speciale e province autonome. In materia di diritto al lavoro dei disabili sono fatte salve le competenze legislative di queste regioni e province.

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Soggetto emanante: Parlamento Italiano
Data: 12-03-1999
Tipologia: Leggi Ordinarie
Parole chiave: incrocio domanda-offerta   disabili   collocamento mirato  

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