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Decreto Interministeriale 27 maggio 2020

"Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro". Con il Decreto di cui si tratta, emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché ilMinistro delle politiche agricole e forestali, in ottemperanza dell'art. 103 del DL n. 34/20 (Decreto Rilancio), è prevista la possibilità per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020, nonché per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi. I settori sono quelli dell'agricoltura e attività connesse, dell'assistenza alla persona, del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Vengono quindi stabiliti i requisiti per la presentazione dell'istanza, sia in riferimento ai cittadini extracomunitari, che ai cittadini italiani e dell'Unione europea (per queste tre categorie è previsto un contributo forfettario di 500 euro), nonché relativamente a quella del permesso di soggiorno temporaneo (con un contributo forfettario di 130 euro). L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30 mila euro annui. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20 mila euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27 mila euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Le istanze sono ricevute e verificate dall'INPS a partire dal 1° giugno 2020 e fino alle 22 del 15 luglio 2020. I datori di lavoro, in caso di esito positivo delle verifiche, provvedono ad effettuare gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi ai lavoratori interessati dall'emersione, secondo le indicazioni fornite dall'INPS con specifica Circolare. Relativamente al permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi, l'istanza va inoltrata alla Questura competente (GU n. 137 del 29 maggio 2020).

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Soggetto emanante: Ministero dell'Interno et al.
Data:
Tipologia: Decreti Interministeriali
Parole chiave: immigrazione   lavoro stagionale   lavoro nero   fasce deboli   mercato del lavoro   occupazione   emersione  

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