Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 giugno 2019, n. 1158/19
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. La Direttiva stabilisce prescrizioni minime per la parità tra uomini e donne circa le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro, agevolando la conciliazione vita-lavoro per i coloro che sono genitori o i prestatori di assistenza. Dispone diritti individuali relativi al congedo di paternità, a quello parentale, nonché a modalità di lavoro flessibili. Si applica a tutti i lavoratori, uomini e donne, che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia. Prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie a garantire che il padre o un secondo genitore equivalente abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore. Gli Stati membri possono stabilire se tale congedo possa essere fruito parzialmente prima della nascita del figlio o solo dopo la nascita del figlio e se possa essere fruito secondo modalità flessibili. Gli Stati membri adottano quindi le misure necessarie affinché ciascun lavoratore disponga di un diritto individuale al congedo parentale di quattro mesi da sfruttare prima che il bambino raggiunga una determinata età, non superiore agli otto anni, che deve essere specificato da ciascuno Stato membro o dai contratti collettivi. La Direttiva prevede poi che ciascun lavoratore abbia il diritto di assentarsi dal lavoro per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti in caso di malattie o infortuni che ne rendano indispensabile l'immediata presenza. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i lavoratori con figli fino a una determinata età, che non deve essere inferiore a otto anni, e i prestatori di assistenza abbiano il diritto di chiedere orari di lavoro flessibili per motivi di assistenza. Entro il 2 agosto 2027 gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'attuazione della Direttiva per redigere una relazione (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 luglio 2019).
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Soggetto emanante:
Parlamento europeo - Consiglio dell'Unione europea
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Data:
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Tipologia: Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio |
Parole chiave:
conciliazione lavoro-famiglia
condizioni di lavoro
congedi parentali
discriminazioni
pari opportunitÃ
mercato del lavoro
flessibilità del lavoro
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