Legge 26 febbraio 2021, n. 21
"Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della Decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, il dettato normativo, oltre alla conversione in Legge del Decreto di cui si tratta, abroga (pur mantenendo validi gli effetti finora prodottisi) il DL n. 3/21 ("Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari"), il DL n. 7/21 ("Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonchè di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"), e il DL n. 182/20 (correttivo del comma 8 della Legge n. 178/20 - Legge di Bilancio 2021). La norma tratta quindi una molteplicità di materie, indicando anche le proroghe della legislazione emergenziale. Tra le principali disposizioni si segnala l'art. 1, comma 1 che proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le assunzioni da parte della Pubblica amministrazione, derivanti da cessazioni occorse nel periodo 2009-2012. L'art. 11, comma 6, al 30 giugno 2021 il termine di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale e reca uno stanziamento per l'anno 2021, pari a 5,1 milioni di euro, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. L'articolo 11, comma 9, sospende dalla data di entrata in vigore del decreto in esame fino al 30 giugno 2021 la decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. Il comma 10 dell'articolo 11 consente la proroga al 31 marzo 2021 dei contratti di lavoro a tempo determinato degli Enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Il comma 10-bis differisce al 31 marzo 2021 i termini relativi alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 o alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti. Il differimento viene ammesso nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'art. 19, infine, proroga i termini (comunque non oltre il 30 aprile 2021) correlati allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
|
|
Soggetto emanante:
Parlamento italiano
|
Data:
|
Tipologia: Leggi Ordinarie |
Parole chiave:
ammortizzatori sociali
cassa integrazione guadagni
crisi economica
occupazione
mercato del lavoro
industria
contributi
digitalizzazione
|
|