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Legge 15 gennaio 2021, n. 4

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ma sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione". Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2021, la norma ratifica la Convenzione in oggetto. In essa viene evidenziato come l'espressione "violenza e molestie di genere" significhi l'insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili che si prefiggano, causino o comportino un danno fisico, psicologico, sessuale ed economico, in ragione del sesso o del genere di un individuo. La Convenzione, strutturata in venti articoli, protegge i lavoratori e altri soggetti del mondo del lavoro, indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, coloro alla ricerca di un impiego, nonché i lavoratori licenziati. L'ambito di applicazione è riferito a tutti i settori, in riferimento sia al posto di lavoro (compresi quelli destinati alla pausa o quelli di utilizzo dei servizi igienici), che durante i viaggi di lavoro, nonché nel corso degli spostamenti per recarsi e rientrare dal lavoro. Viene sottolineata la necessità di adottare un approccio approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l'eliminazione della  violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, nonché ribadito l'impiegno a rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti  fondamentali sul lavoro, con particolare riferimento alla libertà di associazione e all'effettivo riconoscimento del diritto alla  contrattazione collettiva, l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l'effettiva abolizione del lavoro minorile  e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione, oltre a promuovere il lavoro dignitoso. Risulta quindi necessaria l'adozione di leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e  proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresi la violenza e le molestie di genere. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano attraverso Leggi e Regolamenti nazionali, come pure tramite i contratti collettivi di lavoro o altre misure conformi alle procedure di ciascun Paese.

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Soggetto emanante: Parlamento Italiano
Data:
Tipologia: Leggi Ordinarie
Parole chiave: fasce deboli   donne   mercato del lavoro   occupazione   sicurezza sul lavoro   discriminazioni  

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