"Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021, il DL si compone di 4 articoli ed un allegato finanziario. Relativamente alle ulteriori disposizioni di contrasto al COVID-19, prevede all'art. 1 l'applicazione, dal 15 marzo 2021 al 2 aprile 2021, delle misure relative alle cd."zone arancioni" a tutti i territori situati in fascia gialla, stabilendo altresì, dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021, l'attuazione delle disposizioni per la zona rossa nelle Regioni e Province autonome in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti. Sono quindi precisate le limitazioni agli spostamenti interregionali e comunali, a seconda della fascia di rischio individuata. L'art. 2 prevede la possibilità, per il genitore di figlio convivente minore di 16 anni, lavoratore dipendente, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, alla durata dell'infezione da COVID-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa attraverso la predetta modalità, il genitore può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente alle durate precedentemente citate, con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori, alternativamente, hanno diritto, in presenza delle stesse condizioni, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.