"Adozione di ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica su tutto il territorio nazionale, con un incremento di casi, il DPCM di cui si tratta introduce, con efficacia dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, disposizioni più restrittive rispetto a quanto già previsto a riguardo. Nello specifico, oltre alla sospensione delle attività commerciali e alla facoltà concessa ai Presidenti delle Regioni di limitare i servizi di trasporto pubblico locale, il comma 6 dell'art. 1 prevede lo svolgimento, anche da parte delle Pubbliche amministrazioni, delle prestazioni lavorative attraverso la modalità del lavoro agile (smart working), anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti dalla Legge n. 81/17, individuando le attività da rendere in presenza. È inoltre disposta la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, nonché l'incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti. Per tutte le mansioni che non possono essere svolte attraverso tale modalità lavorativa, si raccomanda la massima limitazione agli spostamenti nell'ambito dell'azienda, nonché il rispetto della distanza interpersonale minima pari a un metro (GU n. 64 dell'11 marzo 2020).