"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 6 novembre 2021, la norma consta di 52 articoli, oltre ad un allegato, ed è suddivisa in cinque titoli con il fine di un ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, oltre ad adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. titolari degli interventi. Tra le disposizioni previste, si segnala (art. 1) il contributo, fino all'80% sotto forma di credito di imposta per le imprese alberghiere, assieme ad un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese realizzate in cas di digitalizzazione dei processi o qualora si tratti di un'impresa femminile o ubicata nelle Regioni del Mezzogiorno. L'art. 3 concede contributi diretti alla spesa per riqualificazione energetica e sostenibilità ambientale, non superiori a 10 milioni di euro, per lo sviluppo delle imprese. All'art. 8 è disposta l'istituzione del "Fondo ripresa resilienza Italia", per l'attuazione delle linee progettuali dei Piani urbani integrati. L'art. 29 istituisce il "Fondo per la Repubblica Digitale", destinato al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione ditigale, con la finalità di accrescere le competenze digitali. L'art. 31 semplifica le modalità di reclutamento professionale per l'attuazione dei progetti nell'ambito del PNRR, non richiedendo per i professionisti la cancellazione dall'Albo o Ordine professionale di appartenenza. All'art. 33 è disposta l'istituzione del Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Circa le gestioni commissariali, sono dettate all'art. 41 disposizioni per il comprensiorio di Bagnoli e Taranto, nonché per la società Alitalia (art. 44), in quest'ultimo caso per le modalità di rimborso degli indennizzi dei titolari di biglietti non utilizzati. L'art. 45 prevede, per le imprese agricole, l'autorizzazione da parte degli organismi pagatori, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, di compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.