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Messaggio INPS 25 agosto 2020, n. 3144

"Trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende con unità produttive site in cinque o più Regioni e Province autonome. Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti". Il DL n. 34/20, modificando il DL n. 18/20 e quindi convertito, con modificazioni, in Legge n. 77/20, ha previsto che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, vadano autorizzati dall'INPS, su istanza dei datori di lavoro. Ciò attraverso la trasmissione telematica all'Istituto che, propedeuticamente all’ammissione delle aziende plurilocalizzate ai trattamenti in deroga di propria competenza, verifica la presenza di un provvedimento di autorizzazione riferito alle sole nove prime settimane. Per le aziende con unità produttive site nelle "zone rosse", nonché i datori collocati al di fuori dei predetti comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei comuni medesimi, il trattamento di CIGD concedibile ha una durata massima estendibile di ulteriori tre mesi rispetto alle nove settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (ventidue settimane complessive), mentre per i datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle "Regioni gialle", tale trattamento ha una durata massima estendibile di ulteriori quattro settimane rispetto alle nove previste per la generalità dei datori di lavoro. I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, ai fini dell’accesso all’ulteriore periodo di quattro settimane, devono inoltrare all’Istituto apposita specifica domanda. Per quanto attiene alla tipologia di pagamento, per le aziende plurilocalizzate, oltre alla modalità diretta, è prevista anche la possibilità di anticipare la prestazione e recuperarne l’ammontare con il sistema del conguaglio contributivo. Nel caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo, l'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

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Soggetto emanante: INPS
Data:
Tipologia: Messaggi
Parole chiave: cassa integrazione guadagni   lavoro subordinato   mercato del lavoro   occupazione   crisi aziendali   politiche passive del lavoro   politiche di contrasto alla crisi  

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