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Circolare INPS 27 giugno 2020, n. 78

"Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante 'Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'. Articoli 22-quater e 22-quinquies del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, così come introdotti dall'articolo 71, comma 1, del Decreto Legge n. 34/20, e successivamente modificati dal Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52. Anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e dell'assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti". Il DL "Cura Italia" dispone, tra l'altro, l'anticipazione da parte dell'INPS di pagamento dei trattamenti di integrazione salariale, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La disciplina si applica esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal 18 giugno 2020. Per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento può essere applicata esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime nove settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle "c.d. zone rosse" e nelle Regioni delle "c.d. zone gialle", per le quali la domanda va essere presentata direttamente all’INPS ai fini della successiva autorizzazione. La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende chiedere. L’INPS autorizza quindi le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, decorrenti dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, dunque, indicata nel protocollo. I massimali da considerare ai fini dell'anticipo, per il 2020, sono pari a 1.199,72 euro per la CIG, CIGD e assegno ordinario, 1.727,41 euro per quanto riguarda l'assegno ordinario per il Fondo credito. Il datore di lavoro deve quindi inviare all'INPS apposita comunicazione circa il saldo dell'integrazione salariale, entro 30 giorni dal provvedimento di concessione, pena la considerazione quali indebite di tutte le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticio, eventualmente recuperabili.

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Soggetto emanante: INPS
Data:
Tipologia: Circolari
Parole chiave: ammortizzatori sociali   cassa integrazione guadagni   welfare state   politiche di contrasto alla crisi   politiche passive del lavoro   sostegni al reddito   mercato del lavoro   occupazione  

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