Legge 23 luglio 2021, n. 106
"Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali". Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, la Legge introduce alcune modifiche e integrazioni in sede di conversione del DL "Sostegni-bis". Tra le novità introdotte, l'art. 1-ter che stanzia 10 milioni di euro per mitigare gli effetti della crisi alle imprese operanti nel wedding, nell'intrattenimento, nel catering-ristorazione e nel comparto alberghiero. L'art. 11-quater autorizza Alitalia e Alitalia Cityliner, in amministrazione straordinaria, alla prosecuzione dell'attività di impresa, compresa la vendita di biglietti. In materia di lavoro, l'art. 37-bis incrementa il Fondo per le non autosufficienze, di 40 milioni di euro per il 2022. L'art. 37-ter permette anche alle amministrazioni pubbliche presso cui risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili, di procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi. Il comma 1-bis dell'art. 40 differisce al 31 luglio 2021 i termini, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, per l'accesso alle prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità, di NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà. L'art. 40-bis riconosce ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale, un trattamento straordinario di integrazione in deroga per un massimo di 13 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'art. 41 bis introduce una serie di modifiche al DLgs n. 81/15 (TU dei contratti di lavoro), prevedendo in specifiche condizioni che il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente il limite massimo di 24 mesi. Qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, la disposizione per cui può essere apposto al contratto di lavoro un termine di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi, si applica fino al 30 settembre 2022. All'art. 46, comma 4, in materia di governance di ANPAL e ANPAL Servizi, è previsto che lo statuto di quest'ultima sia approvato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. In materia di tutela del lavoro, l'art. 50-bis dispone che la proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale sia concessa, in via eccezionale, previo accordo a livello interministeriale, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria.
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Soggetto emanante:
Parlamento Italiano
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Data:
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Tipologia: Leggi Ordinarie |
Parole chiave:
contratto di lavoro
lavoro subordinato
giovani
governance
reddito di cittadinanza - rdc
politiche di contrasto alla crisi
politiche attive del lavoro
ammortizzatori sociali
disoccupazione
economia
fondo per l'occupazione
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