"Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro".
Il provvedimento, sulla base dei principi generali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, disciplina le competenze della Regione, conferite dallo Stato con il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego), in materia di servizi e politiche attive del lavoro.
La Regione, per le parti di competenza, esercita il ruolo di indirizzo politico e programmazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi realizzato dai soggetti pubblici e privati che svolgono i loro compiti in modo integrato e coordinato.
Il sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro è costituito dai soggetti istituzionali disciplinati dalla presente legge e dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro promuove l'effettività del diritto al lavoro e alla formazione e assicura, attraverso la propria attività, ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o reinserimento lavorativo e ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze. 4. L'accesso al sistema regionale dei servizi per il lavoro è gratuito ed è assicurato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità.