"Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l’esclusione sociale". La norma dispone la promozione di azioni ed interventi contro l'indigenza, l'esclusione sociale e la povertà da realizzarsi in accordo alle politiche regionali con la collaborazione delle autonomie locali e del terzo settore in armonia con i principi e gli obiettivi indicati dall'ordinamento dell'Unione europea e dalla Costituzione. Nello specifico, l'articolo 2 recante "Finalità a titolarità regionale" dispone che la Regione promuova la pubblicazione di un bando pubblico destinato a sostenere il potenziamento o la realizzazione di nuove iniziative a favore di nuclei o soggetti in condizioni di povertà ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106". Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente Legge, è determinata la spesa pari a 15 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate dalla Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020-2022". (BUR n. 31SI del 23 luglio 2021)