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Legge 5 novembre 2021, n. 162

"Modifiche al codice di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo". Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 18 novembre 2021, la norma consta di 6 articoli e reca disposizioni volte a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a favorire la parità retributiva tra i sessi. L'art. 1 dispone che la relazione biennale relativa ai risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del Codice delle pari opportunità, sia presentata al Parlamento dalla Consigliera o dal Consigliere nazionale di parità entro il 30 giugno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta. L'art. 2 introduce modifiche al Codice delle pari opportunità, integrando la nozione di discriminazione diretta e indiretta con gli atti di natura organizzativa o incidenti sul luogo di lavoro che possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in posizione di svantaggio rispetto agli altri. L'art. 3 interviene sulla redazione del rapporto biennale circa la situazione del personale (da predisporsi esclusivamente in modalità telematica) estendendone l'obbligo anche alle aziende con più di 50 dipendenti, nonché prevedendo la volontarietà per le imprese al di sotto del predetto limite numerico. L'art. 4 istituisce, dal 1° gennaio 2022, la certificazione della parità di genere al fine di attestare le misure adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. L'art. 5 introduce, per il 2022, alle aziende private in possesso, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento della predetta certificazione di pari opportunità, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Lo sgravio è determinato annualmente in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50 mila euro annui per ciascuna azienda. L'art. 6 dispone misure incentivanti per l'equilibrio di genere negli organi amministrativi delle società pubbliche non quotate, estendendo il criterio di riparto degli amministratori delle società quotate volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi.

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Soggetto emanante: Parlamento Italiano
Data:
Tipologia: Leggi Ordinarie
Parole chiave: pari opportunità   discriminazioni   donne   pmi - piccole e medie imprese   mercato del lavoro   occupazione   industria  

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