"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". Il Decreto di cui si tratta, composto da dieci articoli ed altrettanti allegati, prevede l'applicazione delle misure a far data dal 4 maggio 2020. Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale, autorizza gli spostamenti nell'ambito del solo territorio della Regione di appartenenza, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute e per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Prosegue la sospensione delle attività didattiche ed univeersitarie, le attività commerciali al dettaglio, i servizi di ristorazione (ammessa la consegna a domicilio), nonché altre attività elencate del Decreto in esame. Fermo restando quanto previsto dal DL n. 18/20, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL. Per la Pubblica Amministrazione resta fermo quanto previsto dal DL n. 18/20, ossia che la modalità di lavoro agile è quella ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Sull'intero territorio nazionale sono poi sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato in calce al presente Decreto; l'elenco dei codici ATECO può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono quindi previste misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, nonché specifiche disposizioni in materia di ingresso e/o transito nel nostro Paese. L'esecuzione delle misure previste dal Decreto di cui si tratta è assicurata dal Prefetto territorialmente competente, previa informativa preventiva al Ministro dell'Interno, che si avvale delle Autorità di pubblica sicurezza (GU serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020).