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Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41

"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 e vigente dal giorno successivo, il DL di cui si tratta è composto da 43 articoli nell'ambito di cinque Titoli ed interviene con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all'entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. L'obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede. Per quanto concerne le misure destinate al mercato del lavoro (Titolo II, artt. 7-19 e risorse pari a 8 miliardi di euro), si segnala, tra gli altri, l'art. 7 che mira a rendere disponibili risorse finanziare già stanziate a legislazione vigente per misure di integrazione salariale in favore dei lavoratori, ma non finalizzate. L'art. 8 prevede, per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, nonché domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. L'art. 10 dispone un'indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, pari a 2.400 euro. Per quanto concerne il Reddito di Cittadinanza (RdC), l'art. 11 prevede un incremento della dotazione di spesa di 1.000 milioni di euro, stabilendo inoltre che, per il 2021, i componenti del nucleo beneficiario del RdC possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito stesso venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10 mila euro annui. L'art. 12, in materia di Reddito di emergenza (Rem), riconosce l'erogazione di tre mensilità ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che abbiano un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una predeterminata soglia. L'art. 16 consente il riconoscimento della NASpI, fino al 31 dicembre 2021, senza il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione. L'art. 17 prevede la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi. L'art. 18 proroga al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cd. Navigator, nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei Centri per l'impiego.

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Soggetto emanante: Governo Italiano
Data:
Tipologia: Decreti Legge
Parole chiave: ammortizzatori sociali   cassa integrazione guadagni   centri per l'impiego   contratto di lavoro   crisi economica   digitalizzazione   disoccupazione   economia   finanza pubblica   giovani   istruzione e formazione   mercato del lavoro   navigator   reddito di cittadinanza - rdc   welfare state  

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