Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29 ottobre 2018, n. 16
"Articolo 25 del DL n. 119 del 23 ottobre 2018 recante 'Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria'. Indicazioni operative". L'articolo 22 bis del DLgs n. 148/15, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, reca la disciplina delle condizioni per l'accesso alla prosecuzione dei programmi di CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale. Le disposizioni contenute nel DL n. 119/18 abrogano il riferimento, precedentemente previsto, al requisito occupazionale (organico superiore alle 100 unità). Si considera infatti che anche le imprese con organico inferiore possono avere un impatto occupazionale e una notevole rilevanza strategica. Circa la proroga del trattamento di CIGS a seguito di stipula di contratti di solidarietà, viene concessa (sino al limite massimo di 12 mesi) qualora permanga, anche in parte, l'esubero di personale già dichiarato nel contratto. Nelle ipotesi introdotte dal DL n. 119/18, il trattamento può essere riconosciuto, in via transitoria, anche con soluzione di continuità a quelle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento nel corso del 2018, purché nel frattempo l'esubero di personale non sia stato risolto anche attraverso procedure di licenziamento. Relativamente al periodo temporale congruo tale da fare ritenere il perdurare della situazione di difficoltà aziendale, si fa riferimento ad un programma che scade non più di tre mesi prima dell'emanazione della circolare di cui si tratta. È inoltre ammissibile il riconoscimento della proroga anche per quelle imprese in stato di crisi che abbiano fatto ricorso ad altri strumenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
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Soggetto emanante:
Ministero del Lavoro
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Data:
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Tipologia: Circolari |
Parole chiave:
politica fiscale
politiche passive del lavoro
cassa integrazione guadagni straordinaria
ammortizzatori sociali
politiche di contrasto alla crisi
mercato del lavoro
lavoratori svantaggiati
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